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Il Medico Competente può essere sostituito?

La domanda che spesso ci si rivolge è se il Medico Competente può essere sostituito, in quali casi, attraverso quali passi burocratici e secondo quali norme. Ad agevolarci nelle risposte è la pubblicazione dell’Interpello del Ministero del Lavoro prot. n. 25/I/0001768 del 23 febbraio 2006 che dice in proposito:

La prassi di farsi sostituire da un collega deve ritenersi non consentita alla luce delle norme vigenti. L’unica eccezione a questo orientamento può consistere nella assenza per malattia o in altri impedimenti oggettivi del medico competente, a seguito dei quali potrebbe verificarsi la necessità della sua sostituzione, sempre su incarico del datore di lavoro, con altro medico.

Aggiungendo che

è evidente tuttavia, che in questo caso il sostituto, per il periodo di nomina, risponderebbe personalmente del proprio operato e nell’eventualità di controlli sanitari periodici già programmati, dovrà necessariamente provvedere non solo all’effettuazione materiale della visita ma anche al rilascio del certificato di idoneità alla mansione, assumendosi la piena responsabilità della valutazione operata.

Oltre all’interpello citato ci sono altre due fonti alle quali fare riferimento. La prima è SNOP, che pubblica un verbale di indirizzo del 2010 del Dipartimento di Prevenzione (Articolazione PISLL) di Firenze il quale recita

possono essere previste occasionali sostituzioni per cause di forza maggiore (assenza per malattia, per ferie, ecc. del medico incaricato e presenza di scadenze non dilazionabili come visite preassuntive, visite dopo assenze superiori a 60 giorni, scadenze delle visite periodiche, ecc.) chiarendo che i certificati di idoneità devono essere redatti e firmati dal medico competente che ha effettuato la visita medica.
(Allegato al Verbale della riunione del 20 aprile 2010 dell’Articolazione PISLL ex art. 67 L.R. 40/2005 a Firenze – Fonte SNOP.)

Rimane ovvio che nei casi di sostituzione la nomina del sostituto è sempre formalmente nominato dal datore di lavoro.

La seconda fonte è la sentenza della Cassazione Penale n. 24290 del 28 giugno 2005, la quale esamina il caso di un Medico Competente chiamato a rispondere del reato di lesioni personali colpose per avere – in qualità di Medico Competente di una ditta – cagionato una lesione personale a una lavoratrice (dermatite allergica da contatto localizzata al volto e alle mani), addetta in quel periodo al montaggio di proiettori di veicoli industriali e, perciò, esposta nell’ambiente di lavoro a resine epossidiche.
L’imputato, che assolveva alla funzione di medico competente in altri stabilimenti è stato medico competente di tale ditta X in sostituzione temporanea del medico titolare, assente per malattia.
La lavoratrice era stata addetta dal settembre ‘96 al montaggio di proiettori, lavorazione che prevede l’utilizzo di un collante a base di resine epossidiche, attraverso una pistola a spruzzo. Sulla sua postazione mancava un impianto di aspirazione dei vapori e fumi.
Circa due mesi dopo l’operaia cominciava ad accusare disturbi quali bruciore agli occhi, alla bocca, al naso, al polso. Si era recata quindi in sala medica dove in assenza del medico competente, parlava con l’infermiera.  L’infermiera non ha riferito nulla all’imputato.
I disturbi dell’operaia sono poi proseguiti tanto da indurre la lavoratrice a ripresentarsi in sala medica. Nel frattempo era tornato in azienda il medico titolare.
Il giudice di primo grado ha assolto l’imputato rilevando che lo stesso, in quanto medico supplente, non aveva obbligo di visita periodica della lavoratrice né doveva segnalare al datore di lavoro i sintomi denunciati dalla medesima all’infermiera il 14.11.96 sia perché non vi era stato un contatto diretto tra il medico e la donna, sia perché la stessa aveva indicato un sintomo, il prurito, del tutto generico, laddove la dermatite da contatto dà manifestazioni oggettive come eritema, edema, presenza di vesciche; inoltre, la lavoratrice, nel periodo in cui era stato presente l’imputato, non era più tornata in sala medica.
La Corte d’Appello ha invece condannato l’imputato e, sulla stessa linea, si è posta la sentenza di Cassazione, la quale ha confermato le argomentazioni del Giudice d’Appello (pur dovendo dichiarare il reato estinto per intervenuta prescrizione).
Le due corti  il momento consumativo del reato è da far risalire al periodo di tempo intercorrente tra il momento in cui egli ha posto in essere la condotta colposa contestatagli, cioè quando la lavoratrice si recò in sala medica per essere visitata, ed il momento della cessazione dalla carica di medico competente.

Il fatto che la malattia della lavoratrice sia insorta, secondo la valutazione dei consulenti, in epoca precedente a quella in cui il medico iniziò la sostituzione, non ha alcuna rilevanza in ordine al reato al medesimo contestato, potendo evidentemente tale reato sussistere solo dal momento in cui quegli ha assunto la posizione di garanzia ed avrebbe quindi dovuto e potuto porre in essere quei comportamenti, invece omessi, a tutela della salute della lavoratrice.

La Corte di Cassazione inoltre pone il punto che stiamo affrontando e cioè

nessun dubbio potendo sussistere sulla circostanza che il Dott. … si trovasse, sia pure temporaneamente, data la sua qualità di sostituto del medico titolare dell’incarico, nella qualità di medico competente, si tratta però di stabilire quali tra gli obblighi […] potessero a lui fare carico.

La Corte ritiene che, nel caso di specie,

tenuto conto della brevità dell’incarico, non potesse a lui riferirsi l’obbligo di quegli accertamenti preventivi e periodici […] che, essendo connessi alla organizzazione generale dell’attività medica di fabbrica, debbono essere preventivati e strutturati secondo cadenze e modalità generali, di lunga durata, comunque incompatibili con una sostituzione che si è esaurita nell’arco di pochi mesi; tuttavia, secondo quanto questa Corte ha già avuto modo di osservare nella sentenza del 1.8.2001 n. 33751, Farabi, gli accertamenti periodici […] non sono solo quelli per così dire “programmati” e cioè effettuati in date prefissate, con una frequenza prestabilita, ma possono essere effettuati anche in momenti diversi da quelli programmati […], essendosi ad esempio verificato un qualche accadimento che imponga di verificare lo stato di salute del lavoratore ed effettuare un giudizio formale sulla sua idoneità alla mansione specifica cui è adibito.

In conclusione, la Cassazione ritiene che

l’essersi recata la donna nell’ambulatorio, dove la stessa si aspettava di trovare il medico e dove il medico avrebbe dovuto essere, costituisca, indipendentemente dal fatto che la assenza del Dott… possa essere stata del tutto giustificata, un comportamento equivalente alla richiesta di visita, o comunque, data la chiara annotazione dei sintomi indicatori della malattia (sui quali l’accertamento compiuto dal giudice di appello è congruamente motivato e pertanto non censurabile) un comportamento che avrebbe imposto una visita periodica […], a fronte del quale il medico aveva l’obbligo di effettuare la visita stessa; di conseguenza il non essersi attivato affinché si rendesse possibile, con opportuna tempestività, la visita della donna nei giorni successivi costituisce colpa del medesimo.

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