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Cassazione Penale, Sez. 4, 31 luglio 2015, n. 33819

Termine prescrizionale relativo al delitto di omicidio colposo di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen.


 

Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA
Data Udienza: 01/07/2015

FattoDiritto

1. Il G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza in data 27.11.2014, resa ai sensi degli artt. 424 e 425 cod. proc. pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti di T.N., in ordine al reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della disciplina sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Il giudicante rilevava che il fatto era stato commesso in data 9.09.2005; e considerava che doveva trovare applicazione la più favorevole disciplina previgente rispetto alle modifiche introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, in base alla quale il termine prescrizionale risulta pari ad anni sette e mesi sei.

2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria.
Con unico motivo la parte deduce la violazione di legge. Rileva che ai sensi dell’art. 157, comma 6, cod. pen., come sostituito dalla legge n. 251/2005, il termine prescrizionale relativo al delitto di omicidio colposo di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen., è raddoppiato. L’esponente precisa che il predetto raddoppio non è stato inserito dal decreto legge n. 92/2008; e rileva che anche applicando la disciplina vigente alla data del fatto, il termine massimo di prescrizione risulta pari ad anni quindici.
Nell’interesse di T.N. è stata depositata memoria. La parte chiede il rigetto del ricorso ovvero la declaratoria di estinzione del reato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche.

Diritto

1. Il ricorso che occupa, che si esamina congiuntamente ai richiamati scritti difensivi, muove alle considerazioni che seguono.
Come noto la legge 4 dicembre 2005, n. 251, così detta ex Cirielli, ha profondamente modificato la disciplina della prescrizione stabilendo che questa, in via generale, estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque in un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. E però la ex Cirielli ha previsto delle deroghe alla disciplina introdotta: e tra tali deroghe v’è quella, dettata dall’art. 157, comma 6, cod. pen., secondo cui sono raddoppiati i termini di prescrizione, per gli omicidi colposi commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il termine prescrizionale, pertanto, secondo la vigente normativa, in riferimento al reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della disciplina concernente la prevenzione degli infortuni sul lavoro, risulta pari ad anni quindici.
Tanto chiarito, è poi appena il caso di ribadire (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 23944 del 17/04/2013, dep. 03/06/2013, Rv. 255462) che a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 23.05.2008 n. 92, convertito con modificazioni nella legge n. 125/2008, nel testo dell’art. 589 cod. pen. è stato inserito l’attuale comma terzo, che regola specifiche ipotesi di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. E che, al solo fine di coordinare dette ipotesi con il regime prescrizionale, l’art. 1, comma 1, lett. e) bis, d.l. n. 92/2008 ha quindi inserito all’art. 157, comma 6, cod. pen., le parole “589 secondo, terzo e quarto comma”. Come si vede, il Legislatore del 2005 ha raddoppiato i termini di prescrizione per gli omicidi aggravati dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; di converso, la novella del 2008, ha disposto l’inasprimento dei massimi edittali della pena prevista per gli omicidi aggravati ex art. 589 comma 2 (portati da cinque a sette anni di reclusione), ha introdotto l’ulteriore ipotesi, di cui si fatto cenno, per gli omicidi commessi con violazione delle norme del codice della strada da soggetti in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ed ha interpolato il comma 6, dell’art. 157, cod. pen. al fine di coordinare le già vigenti disposizioni sul raddoppio del termine di prescrizione, alla nuova formulazione dell’art. 589 cod. pen.
Giova poi precisare che secondo le disposizioni di diritto intertemporale di cui all’art. 10, commi 2 e 3, legge n. 251/2005, nel caso di specie, solo all’esito del giudizio di bilanciamento delle circostanze, potrà eventualmente trovare applicazione la più favorevole disciplina dettata dall’art. 157 cod. pen., nella formulazione antecedente alla novella del 2005, in base alla quale per determinare il tempo necessario a prescrivere il reato si tiene conto anche della diminuzione di pena stabilita per effetto delle circostanze attenuanti eventualmente concesse, secondo il concreto giudizio di bilanciamento effettuato dai giudice. Il termine prescrizionale previsto dalla disciplina vigente alla data del fatto, pari ad anni dieci, ai sensi dell’art. 157, comma 1, n. 3), cod. pen. (trattandosi di omicidio colposo aggravato, ex art. 589, comma 2, cod. pen., punito con pena non inferiore ad anni cinque), prolungabile sino alla metà, secondo la disciplina dettata dal previgente art. 160 cod. pen., potrà cioè ridursi ad anni cinque, prolungabile sino alla metà, solo in caso di riconoscimento delle attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulla contestata aggravante. In conclusione, soltanto qualora l’imputato, nel giudizio di merito, sia ritenuto meritevole delle attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulle contestate aggravanti, il termine prescrizionale applicabile risulta pari ad anni sette e mesi sei, secondo la predetta disciplina più favorevole, applicabile ratione temporìs.
Sulla scorta delle svolte considerazioni, si osserva che il G.i.p. ha erroneamente affermato che il raddoppio dei termini di prescrizione, per gli omicidi colposi commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia stato inserito dal d.l. n. 92 del 2008. Ma ciò che più conta in questa sede, è rilevare che erroneamente il giudicante ha ritenuto che il termine di prescrizione relativo al reato di omicidio colposo aggravato di cui si tratta, in base alla disciplina vigente alla data del fatto, fosse pari ad anni sette e mesi sei; e che il regime normativo più favorevole fosse perciò necessariamente da individuare nel previgente art. 157, cod. pen. Al contrario, come sopra evidenziato, il termine ordinario di prescrizione, anche secondo la disciplina anteriore alla novella del 2005, relativo al reato per cui si procede risulta pari ad anni dieci, prolungabile della metà, in presenza di atti interruttivi; e, solo all’esito dell’eventuale giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e contestate aggravanti, rimesso al giudice di merito, detto termine, secondo il previgente art. 157, cod. pen., potrà essere ridotto ad anni sette e mesi sei.
Si impone, per quanto detto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, che risulta vulnerata dalla erronea applicazione della legge penale, sopra evidenziata, con trasmissione atti al Tribunale di Reggio Calabria, per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Reggio Calabria per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma in data 1° luglio 2015.

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