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Cassazione Penale, Sez. 4, 17 luglio 2014, n. 31458

Il datore di lavoro è condannato per mancati controlli in materia di sicurezza. Nel caso specifico per non aver organizzato, programmato e sorvegliato le lavorazioni svolte dai propri dipendenti a contatto con costruzioni contenenti amianto, in modo tale da evitare l’emissione di polveri d’amianto in aria. La mancata predisposizione dei controlli necessari ha messo a rischio sia i lavoratori che l’ambiente. La Corte di Cassazione ha rigettato quindi  l’eccezione del datore di lavoro secondo la quale non era stata verificata l’esistenza di attività lavorative.

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Riferimenti normativi:
Legge n. 277/1991, art. 27

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