Repertorio Salute

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Cassazione Penale, Sez. 4, 10 luglio 2014, n. 30483

In caso di distacco di un lavoratore da un’impresa ad un’altra, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, eccetto l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi connessi allo svolgimento delle nuove mansioni, che restano a carico del datore di lavoro distaccante.

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Riferimenti normativi:
Cod. Pen. art. 590

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