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Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 dicembre 2014, n. 26307

Licenziamento per superamento del periodo di comporto: necessità che la malattia professionale sia di responsabilità datoriale.

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Massime precedenti:
N. 23920 del 2010
Rv. 615525. Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile non al licenziamento disciplinare, ma a quello per giustificato motivo oggettivo. Ne consegue che il datore di lavoro, non ha l’onere di indicare le singole giornate di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive come la determinazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l’onere, nell’eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2
Rv. 615526. La tempestività del recesso conseguente al superamento del periodo di comporto deve essere considerata in relazione all’esigenza di un ragionevole “spatium deliberandi” che va riconosciuto al datore di lavoro perché egli possa convenientemente valutare nel suo complesso la sequenza di episodi morbosi del lavoratore in rapporto agli interessi dell’azienda. Ne consegue che il giudizio sulla tempestività, o meno, del recesso non può conseguire alla rigida e meccanica applicazione di criteri temporali prestabiliti, ma va condizionato, invece, ad una compiuta considerazione di ogni significativa circostanza idonea a incidere sulla valutazione datoriale circa la sostenibilità, o meno, delle assenze del lavoratore in rapporto con le esigenze dell’impresa, in un’ottica delle relazioni aziendali improntata ai canoni della reciproca lealtà e della buona fede, che comprendono, fra l’altro, la possibilità, rimessa alla valutazione dello stesso imprenditore nell’ambito delle funzioni e delle garanzie di cui all’art. 41 Cost., di conservazione del posto di lavoro anche oltre il periodo di tutela predeterminato dalle parti collettive, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’impresa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110

N. 7946 del 2011
Rv. 616546. In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro ove l’infermità dipenda dalla nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro che lo stesso datore di lavoro abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell’obbligo di sicurezza (art. 2087 cod. civ.) o di specifiche norme. Peraltro, incombe sul lavoratore l’onere di provare il collegamento causale tra la malattia che ha determinato l’assenza e le mansioni espletate, in mancanza del quale deve ritenersi legittimo il licenziamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087, Cod. Civ. art. 2110, Cod. Civ. art. 2697

N. 19234 del 2011
Rv. 618766. In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, qualora il dipendente abbia impugnato in sede giudiziale il licenziamento, contestando l’avvenuto superamento del periodo, per essere applicabile nel caso di specie il termine cosiddetto lungo in quanto i giorni di malattia erano riferibili allo stesso episodio morboso (art. 11 del contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata), grava su di lui l’onere di dimostrare l’assunto, depositando idonea documentazione o anche una perizia stragiudiziale che, pur essendo qualificabile come un semplice mezzo di difesa al pari delle deduzioni e delle argomentazioni dell’avvocato, fa sorgere il potere dovere del giudice di esaminarla, mentre non può ritenersi obbligo del giudice disporre una consulenza di ufficio sulla tipologia della malattia medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087, Cod. Civ. art. 2110, Cod. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191