Cassazione Civile, Sez. Lav., 01 dicembre 2015, n. 24426

Domanda di regresso INAIL. Notifica del ricorso.


Presidente: VENUTI PIETRO
Relatore: VENUTI PIETRO
Data pubblicazione: 01/12/2015

Fatto

La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza depositata in data 11 novembre 2008, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda di regresso proposta dall’INAIL nei confronti della s.r.l. “Rossikol 96” per rivalersi, ex artt. 10 e 11 D.P.R. n. 1124 del 1965, del costo delle prestazioni erogate a favore di un lavoratore a seguito di un infortunio dal medesimo subito mentre lavorava alle dipendenze della predetta società.
La Corte anzidetta ha osservato che l’infortunio – da cui era derivata l’amputazione della falange dell’indice e del pollice della mano sinistra – si era verificato perché il lavoratore era intervenuto su una macchina in movimento, cercando di asportare un sacchetto che si era arricciato all’interno della macchina stessa; che la pericolosità dell’intervento su parti in movimento della macchina era evidente anche per i soggetti più sprovveduti; che non era quindi confìgurabile alcuna responsabilità del datore di lavoro per difetto di vigilanza o di istruzione o per violazioni di obblighi di sicurezza ex art. 2087 cod. civ.
Per la cassazione di questa sentenza l’INAIL ha proposto ricorso sulla base di due motivi.
La società non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza resa all’udienza del 16 dicembre 2014 questa Corte ha assegnato al ricorrente il termine di sessanta giorni per il deposito dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso, eseguita tramite il servizio postale.
Alla successiva udienza del 14 ottobre 2015 il ricorrente ha chiesto di essere rimesso in termini per la rinnovazione della
notifica del ricorso, come da precedente istanza dell’8 ottobre 2015, deducendo che presso gli archivi di Poste Italiane s.p.a. non era stato possibile rinvenire, dato il tempo trascorso, il “duplicato” dell’avviso di ricevimento, come da comunicazione della predetta società. A tale richiesta il P.M. si è opposto.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.
La parte ricorrente ha omesso di produrre l’avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso, allegando allo stesso una copia di tale avviso, illeggibile nella parte relativa alla consegna del plico postale al destinatario. Da ciò l’ordinanza di questa Corte richiamata nella parte espositiva, alla quale il ricorrente non ha ottemperato, non risultando negli archivi di Poste Italiane s.p.a., stante il tempo decorso, il “duplicato” di detto avviso.
Al riguardo è principio consolidato di questa Corte che “La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notìfica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e l’inammissibilità del ricorso medesimo. A tale conclusione non osta la sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 – con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudicano -, atteso che detta decisione presuppone l’avvenuto accertamento della sussistenza della notificazioni (Cass. 15 luglio 2003 n. 11072; Cass. 18 marzo 2004 n. 5481; conformi alla prima parte della massima: Cass. 8626/01; Cass. 6987/01; Cass. 2238/99; Cass. 7935/98; Cass. 3764/95).
L’Istituto ricorrente ha chiesto, con memoria in data 8 ottobre 2015, di essere rimesso in termini per procedere alla rinnovazione della notifica del ricorso.
Tale richiesta non può trovare accoglimento alla luce del principio della ragionevole durata del processo.
Essa infatti è sopraggiunta a distanza di circa sei anni dalla prima notifica, senza che il ricorrente, in mancanza dell’originale dell’avviso di ricevimento, si sia attivato con immediatezza e comunque entro un termine ragionevole a chiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, previa effettuazione di una nuova notifica.
Ne consegue che deve escludersi la sussistenza dei presupposti per potere disporre la rimessione in termini.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione della società.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma in data 14 ottobre 2015.

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