Cassazione Penale, Sez. 4, 23 giugno 2016, n. 26182
Attrezzatura pericolosa e infortunio del collaudatore. Responsabilità del vicedirettore della s.p.a. utilizzatrice e costruttrice del macchinario.
Attrezzatura pericolosa e infortunio del collaudatore. Responsabilità del vicedirettore della s.p.a. utilizzatrice e costruttrice del macchinario.
Utilizzo di una motosega a catena anziché della sega circolare come prescritto. Il non aver messo a disposizione le scarpe antitaglio rende colpevole il datore di lavoro.
Infortunio con la piattaforma a cestello. Mezzo non adeguatamente stabilizzato, omesso POS e mancata formazione. Ruolo dei datori di lavoro di fatto e di diritto.
Infortunio con una tappatrice semiautomatica. Se il macchinario avesse avuto un dispositivo di sicurezza l’infortunio, dovuto ad atto istintivo della lavoratrice, non si sarebbe verificato.
Operazioni di lisciatura di un pezzo al tornio e mancata informazione sui rischi connessi al farlo utilizzando la carta vetrata.
Dovere di garanzia di chi pone in uso il macchinario nei confronti dei lavoratori: non può costituire motivo di esonero della responsabilità del costruttore quello di aver ottenuto la certificazione.
Ampi spazi vuoti sul piano di calpestio e caduta dall’alto. Responsabilità del datore di lavoro e della società: non è di scarsa rilevanza il “vantaggio” conseguito dall’aver trascurato la sicurezza.
L’effetto estintivo della contravvenzione consegue al verificarsi di due condizioni previste dalla legge: l’osservanza delle prescrizioni imposte dall’organo di vigilanza ed il pagamento della sanzione.
La procedura di estinzione ex d.lgs. 758/1994, pur configurando condizione di procedibilità dell’azione penale, non richiede una formale notificazione del verbale di ammissione al pagamento.
Violazioni dell’impresa edile: non ha assicurato la viabilità delle persone, la formazione dei lavoratori e i parapetti.