Cassazione Penale, Sez. 4, 09 novembre 2016, n. 47093
Demolizione di un solaio e crollo: se non c’è un preposto, l’obbligo di vigilanza permane in capo al datore di lavoro.
Demolizione di un solaio e crollo: se non c’è un preposto, l’obbligo di vigilanza permane in capo al datore di lavoro.
Mancanza di misure di sicurezza idonee ad evitare le cadute dall’alto. Il datore è responsabile sia quando ometta di adottare idonee misure, sia quando non accerti che il lavoratore ne faccia uso.
Caduta mortale: la titolarità di una posizione di garanzia del datore di lavoro non comporta un automatico addebito di responsabilità. Responsabilità del preposto e condotta negligente del lavoratore.