Regolamento (UE) 2023/2055 – obblighi di reporting: l’iniziativa dell’ECHA per monitorare le emissioni di microplastiche

Microplastic poses a growing concern in oceans and other aquatic habitat. (Image by 5Gyres, courtesy of Oregon State University)

immagine si copertina: Microplastic poses a growing concern in oceans and other aquatic habitat.
(Image by 5Gyres, courtesy of Oregon State University: https://www.flickr.com/photos/oregonstateuniversity/21282786668/)


Contesto normativo e obiettivo dell’iniziativa

Con l’introduzione dell’entry 78 nell’Allegato XVII del REACH Regulation — tramite il Regolamento (UE) 2023/2055 — l’Unione Europea ha stabilito misure volte a ridurre l’immissione sul mercato e l’utilizzo di microparticelle di polimeri sintetici (synthetic polymer microparticles, SPM), comunemente denominate “microplastiche”.

Tale norma prevede non solo restrizioni per l’uso intenzionale di microplastiche nei prodotti, ma anche l’obbligo di segnalazione annuale delle emissioni per quegli usi che beneficiano di deroghe (esenzioni) rispetto al divieto.

Con la diffusione il 26 novembre 2025 della notizia che l’ECHA è “ready to receive reports on microplastics emissions”, si segna concretamente l’avvio di questa fase di monitoraggio obbligatorio.

Chi è soggetto agli obblighi di reportistica

L’obbligo di report annuale riguarda una serie di soggetti e utilizzi specifici:

  • I produttori e gli “industrial downstream users” di SPM nella forma di pellets, scaglie (flakes) o polveri, quando tali materiali sono impiegati come materie prime in siti industriali.
  • In una categoria più ampia, da 2027, anche gli altri produttori e utenti industriali di SPM su siti industriali, oltre ai fornitori di prodotti contenenti SPM a uso professionale o del pubblico, nei casi di utilizzi derogati.

Tra gli usi derogati che richiedono segnalazione vi sono, per esempio, quelli nei medicinali veterinari e umani, negli additivi alimentari, nei dispositivi diagnostici in vitro, nonché alcune applicazioni industriali particolari.

Tempistiche e modalità di segnalazione
  • I primi rapporti — relativi alle emissioni stimate per l’anno 2025 — devono essere presentati entro il 31 maggio 2026 per i produttori e gli industrial downstream user coinvolti come materia prima.
  • Per le altre categorie (altri utenti industriali, fornitori di prodotti con SPM per usi derogati), il termine di presentazione è il 31 maggio 2027.
  • La segnalazione deve essere redatta in formato IUCLID 6 e trasmessa tramite la piattaforma REACH-IT.
  • L’ECHA ha messo a disposizione linee guida, un manuale IUCLID, un dataset pre-compilato e un tutorial video per agevolare le imprese nell’adempimento.
Finalità e possibili sviluppi futuri

L’obiettivo dichiarato di questo sistema di segnalazione è duplice:

  • Consentire la raccolta di dati standardizzati e trasparenti sulle emissioni di microplastiche derivanti dagli usi derogati, con l’intento di monitorare e valutare l’efficacia delle misure restrittive già in vigore.
  • Fornire una base informativa per decisioni di politica regolatoria future: i dati raccolti potranno contribuire a definire, sulla scorta di evidenze concrete, eventuali ulteriori interventi normativi o correttivi.

In un contesto europeo in cui le emissioni di microplastiche — sia intenzionali che non intenzionali — restano una preoccupazione ambientale significativa, questa iniziativa rappresenta un passo verso una gestione più controllata e consapevole del problema. Studi recenti mostrano che, nonostante le restrizioni, le emissioni complessive nell’Unione Europea non sono ancora diminuite in modo stabile, rafforzando l’importanza di strumenti di monitoraggio e verifica.

Impatto per imprese e operatori economici

Le imprese coinvolte — produttori, trasformatori, fornitori di prodotti contenenti SPM — sono ora chiamate a:

  • verificare se le proprie attività rientrino tra quelle soggette a obblighi di segnalazione;
  • predisporre internamente procedure e sistemi di raccolta dati che permettano di stimare con ragionevole attendibilità le emissioni ambientali;
  • preparare dossier in IUCLID secondo le indicazioni dell’ECHA e trasmetterli nei tempi richiesti;
  • conservare internamente i dati che costituiscono informazioni riservate, in quanto i rapporti ECHA non pubblicheranno dati sensibili come entità giuridica o siti produttivi.

Tale adempimento richiede un’organizzazione preliminare e un’adeguata responsabilizzazione, sia da parte delle imprese, sia da parte dei consulenti e degli operatori della conformità normativa (regulatory compliance).

Conclusione

L’apertura della procedura di reporting delle emissioni di microplastiche da parte dell’ECHA rappresenta un elemento chiave nell’attuazione della restrizione prevista dal REACH per le SPM. La raccolta di dati affidabili e comparabili costituirà un’importante base conoscitiva per valutare l’efficacia delle politiche di riduzione delle microplastiche e per orientare eventuali azioni future. Per le imprese coinvolte, l’attività di segnalazione costituisce un nuovo obbligo normativo che richiede una adeguata preparazione tecnica e organizzativa.

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