La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato il 19 giugno scorso le nuove Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare. Il documento raccoglie e aggiorna gli orientamenti emanati negli scorsi anni anche da singole regioni e offre un quadro di dati e strumenti validi per tutto il territorio nazionale. Le Linee di indirizzo hanno quindi valore sia per le loro ricadute pratiche, ai fini della prevenzione e della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, sia quale esempio di una modalità di lavoro da parte delle Regioni che valorizza, in un’ottica nazionale, conoscenze e strumenti sviluppati precedentemente anche a livello territoriale [1].
Elemento centrale delle misure suggerite nelle Linee di indirizzo è l’obbligo per il datore di lavoro di valutazione dei rischi, inclusi i rischi fisici tra cui rientra il microclima. Non prevedendo tuttavia il D.Lgs. 81/2008 un Capo specifico dedicato al microclima e alle radiazioni solari, si fa quindi riferimento alle Disposizioni generali relative al Titolo VIII- Agenti fisici.
Titolo VIII Agenti fisici – Capo I – Disposizioni generali
Articolo 181 – Valutazione dei rischi
Articolo 182 – Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Articolo 183 – Lavoratori particolarmente sensibili
Articolo 184 – Informazione e formazione dei lavoratori
Articolo 185 – Sorveglianza sanitaria
Articolo 186 – Cartella sanitaria e di rischio
Ambito di applicazione
L’ambito di applicazione delle Linee di indirizzo è dato dalle concrete condizioni di lavoro, quindi sono applicabili in tutti i settori “dove sia prevedibile il rischio dovuto ad esposizione a elevate temperature e esposizione alla radiazione solare”.
Rischio da radiazione solare | Presente solo negli ambienti outdoor |
Rischio da calore |
Può essere presente anche negli ambienti indoor quando non siano opportunamente isolati e climatizzati e le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne o presentino un layout non favorevole al raggiungimento di una situazione di comfort |
Negli ambienti vincolati da esigenze del processo produttivo le misure da adottare possono essere di carattere preventivo e protettivo (tecniche e organizzative) ma negli ambienti non vincolati da specifiche condizioni di lavoro l’obiettivo da raggiungere “dovrebbe sempre essere il comfort”.
Le Linee di indirizzo analizzano quindi i fattori di rischio favorenti il rischio da calore e radiazione solare e gli effetti sulla salute, individuando cinque tipologie di malattie da calore e fornendo pratiche indicazioni da attuare anche in condizioni di emergenza:
- Dermatiti da sudore
- Crampi da calore
- Squilibri idrominerali
- Esaurimento o stress da calore
- Colpo di calore.
L’esposizione a radiazioni solari va considerata, specie in estate ma non solo, per le lavorazioni all’aperto, mentre gli eventuali danni sono a carico della cute e degli occhi con insorgenze a breve o a lungo termine. Fra i frequenti effetti a breve termine:
- Eritema solare a carico della cute: indotto essenzialmente dalla componente UVB. Nelle forme gravi (ustioni solari) un eritema marcato può accompagnarsi a edema e flittene (ustioni gravi) nelle zone foto- esposte
- Fotocongiuntivite, per interessamento della membrana congiuntivale esposta
- Fotocheratite per il coinvolgimento della cornea.
Sorveglianza sanitaria
Un ruolo importante viene attribuito alla sorveglianza sanitaria sia per poter formulare il giudizio di idoneità alla mansione specifica, sia per monitorare le condizioni di salute dei lavoratori con particolare attenzione ai soggetti suscettibili (assunzione di farmaci e condizioni mediche particolari).
Sorveglianza sanitaria
Ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 81/2008, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all’articolo 41, ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del Titolo VIII sulla base dei risultati della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro a cui lo stesso medico deve collaborare ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 81/2008.
La lista di controllo
Prima di procedere alla valutazione dei rischi le Linee di indirizzo propongono una Lista di controllo [2]:
Al fine di individuare in via preliminare la presenza/assenza di criticità relative al microclima in una attività lavorativa, a prescindere dalla tipologia di attività e dal fatto che essa sia effettuata all’aperto o al chiuso.
La Lista di controllo analizza quali fattori di rischio:
- la temperatura dell’aria
- la temperatura radiante
- l’umidità
- i flussi di aria
- il dispendio metabolico (sforzo fisico)
- i Dpi e indumenti di lavoro.
Qualora, a seguito dell’esame preliminare condotto con la Lista di controllo, vi siano delle risposte affermative che indicano la presenza di una o più condizioni di rischio, queste richiedono una valutazione specifica relativa alle criticità evidenziate per l’individuazione delle misure da adottare. Per la valutazione del rischio le Linee di indirizzo fanno riferimento a degli strumenti di supporto di carattere tecnico, dando indicazioni relative agli indici e alle metodiche disponibili (vedi anche in merito le indicazioni fornite dal Portale agenti fisici e dal Portale Worklimate)
La parte generale si chiude con una importante lista di Raccomandazioni per prevenire gli effetti del calore e della radiazione solare che prevede prevalentemente misure di carattere organizzativo.
Le Linee di indirizzo forniscono, dopo la parte generale, un notevole livello di approfondimento mediante le indicazioni specifiche redatte per tre settori particolarmente interessati dal rischio calore e radiazioni:
- Indicazioni specifiche per il comparto dell’agricoltura, con relativa Scheda di autovalutazione
- Indicazioni specifiche per il comparto edile, con relativa Scheda di autovalutazione
- Indicazioni specifiche per la logistica con relativa Scheda di autovalutazione.
NOTE
[1] Strumenti di ausilio alla valutazione sono stati prodotti dalle Regioni e da enti e organismi nazionali (Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province Autonome, INAIL, Linee di indirizzo della Regione Toscana) e sono reperibili in rete, in particolare sul Portale Agenti Fisici e sul portale Worklimate.
[2] Già presente nel precedente documento delle Indicazioni Operative , redatto dal Coordinamento Tecnico delle Regioni.