Riprendiamo il tema del primo soccorso per i lavoratori delle ferrovie [1], e in particolare per i macchinisti, sollecitati da una modifica alla normativa che non solo non raccoglie le istanze di quanti da anni denunciano le ingiuste e rischiose condizioni di lavoro in cui sono costretti a operare i macchinisti, ma introduce piccole modifiche che, se non peggiorano, confondono o puntano a confondere il quadro d’insieme. Le imprese del trasporto merci già vi leggono l’apertura della strada verso il macchinista unico:
La possibilità di utilizzare un macchinista unico sui treni merci (e su quelli passeggeri dove ciò non avviene: lunga percorrenza non trainata da elettrotreno) sarà dal 25 ottobre molto più concreta.
…
In pratica, all’entrata in vigore, alle singole imprese ferroviarie verrà concessa molta più autonomia nella predisposizione di procedure che prevedano – non più “per ciascun punto della rete ferroviaria” ma “lungo” di essa – le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato anche per il trasporto degli infortunati, con la cancellazione per quest’ultimo caso della dicitura “nei tempi più rapidi possibili”. [2]
Cosa cambia nelle disposizioni di legge?
DM 19/2011 del 2011 relativo all’Organizzazione del pronto soccorso in ambito ferroviario
DM 152 del 4 agosto 2025, pubblicato il 10 ottobre scorso, modifica il DM 19 cancellando due frasi che indicavano esplicitamente che il soccorso doveva essere organizzato “per ciascun punto della linea” e “nei tempi più rapidi possibili”
Il problema è ben rappresentato da un buon numero di Rsu Rls, ex Rsu ex Rls in pensione e lavoratori del settore che efficacemente definiscono le modifiche al Decreto ministeriale 19/2011 ”un inchino alle imprese ferroviarie” tentando “di eliminare l’obbligo di soccorrere i lavoratori in tutti i punti della linea e nel più breve tempo possibile.” [3]
Tipica scelta legislativa, quella del Ministero dei trasporti, che non vuole creare clamore, e che non modifica di fatto molto ma crea le condizioni per un ulteriore scivolamento verso lo sgretolarsi di un diritto, quello alla sicurezza e alla salute, che ci ripetono inviolabile. Ma inviolabile per chi? Non certo per le Aziende del settore che possono fare scelte organizzative dettate dalle esigenze della competitività della razionalizzazione del risparmio e non della sicurezza e a cui nessuno chiede di rispondere alla domanda:
Ma cosa succede se un Macchinista Solo durante la condotta del treno fosse colto da malore improvviso in una galleria, su un viadotto, su linee ferroviarie inaccessibili alle auto ecc, come verrebbe soccorso e in quanto tempo. [4]
Al centro della questione è il tema delle azioni di pronto soccorso praticabili in caso di malore del macchinista (di un treno, passeggeri o merci), dove lui è l’unico soggetto abilitato alla guida del treno.
La maggior parte dei treni oggi viaggia con tale modalità, introdotta con motivazioni esclusivamente legate a esigenze aziendali e contrattualmente prevista: gli altri addetti che operano sul treno, come il capo treno o il tecnico polifunzionale, non sono formati e quindi non sono autorizzati a prendere in mano la guida del treno neanche in caso di necessità in una situazione di emergenza. Una sentenza della Cassazione civile del 2021conferma questo quadro e stabilisce che è “legittimo dire no a un lavoro non sicuro”[5].
Le nuove disposizioni del recente decreto del Ministero dei Trasporti non scalfiscono certo il quadro legislativo che tutela la salute e la sicurezza sul lavoro (dal Testo unico alle norme codicistiche) e che include il diritto di tutti i lavoratori ad essere soccorsi in caso di emergenza con le modalità più efficaci. Ma suonano davvero a disprezzo di una condizione di lavoro che oltre essere a rischio per sé e per gli utenti del servizio può rappresentare una quotidiana significativa fonte di stress per gli operatori.
Pertanto dichiarano gli autori della Nota:
A fronte di questi rilievi riteniamo assolutamente non condivisibile una tesi che ipotizza una pericolosa involuzione di sicurezza modificando l’equipaggio di condotta ai treni merci, passando da due agenti abilitati alla condotta ad un solo agente in grado di poter condurre il treno.
Colpisce anche in questo caso (ma anche in molti altri) come le conoscenze dei rischi reali, che si annidano per lo più nelle pieghe delle scelte organizzative, siano ben note ai lavoratori del settore e ai loro rappresentanti, così come le possibili soluzioni ai problema di sicurezza, mentre siano ignote al legislatore o se note completamente ignorate.
La Nota del gruppo macchinisti e ex macchinisti e lavoratori del settore si conclude con una puntuale descrizione delle caratteristiche territoriali del nostro Paese e con una nutrita lista di difficoltà oggettive che possono rendere difficili i soccorsi: difficoltà di cui si dovrebbe tenere conto agevolando gli interventi in caso di emergenza. La soluzione del macchinista unico si configura quindi come un ulteriore intralcio che sarebbe invece eliminato in presenza di un secondo soggetto abilitato alla guida, che permetterebbe al treno di arrivare a un punto della rete più facilmente raggiungibile dai soccorsi.
NOTE
[1] Vedi l’articolo Macchinista solo: una scelta vantaggiosa per chi? del 25 maggio 2025
[2] Shipping Italy, il quotidiano on line del trasporto marittimo.
[3] Il Gruppo di Rsu e Rls lavoratori del settore ferroviario ha redatto una Nota critica, ampiamente argomentata e documentata, dal titolo Primo soccorso ai ferrovieri: una modifica tanto crudele quanto inutile. La nota inviata alla Snop è stata pubblicata sul sito della Società. Ringraziamo la Snop per averla diffusa.
[4] Da una lettera al Quotidiano sanità di Giuseppe Grillo, pensionato ex macchinista che segue la questione con costanza e competenza da anni.
[5] Olympus, Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 ottobre 2021, n. 28353 – Legittimo dire no ad un lavoro non sicuro: vittoria per due macchinisti che si rifiutarono di condurre un treno merci in assenza di altro macchinista o agente abilitato alla guida

