Modello OT23: Prevenzione e risparmi per le imprese

Modello OT23 prevenzione e risparmio per le imprese

L’INAIL ha pubblicato (3 luglio 2025) le nuove Istruzioni operative che aggiornano il Modello OT23 relative alla riduzione del tasso medio di tariffa per il 2026. Le istruzioni sono di riferimento per le aziende che intendono presentare domanda per incentivi a seguito di innovazioni introdotte ai fini del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza.

Questo strumento, in vigore ormai da molti anni (OT24 nel 2000 e OT23 dal 2020) [1], rientra nelle politiche di incentivo dell’Istituto che, forse meglio di ogni altro, favorisce azioni positive nel campo della prevenzione dei rischi connessi al lavoro.

Le aziende, in particolare le piccole, cui il provvedimento dedica una specifica attenzione, qualora abbiano introdotte i miglioramenti previsti, hanno un risparmio interessante sui contributi assicurativi che devono all’Istituto, e questa è per loro un’attrazione non indifferente in quanto si tratta di un risparmio netto sugli oneri che pesano sull’azienda, dovuti ai diversi contributi fiscali-pensionistici-assicurativi.

Per questa attenzione al risparmio per le imprese, e in particolare per le piccole, riteniamo utile dare la massima diffusione alle informazioni relative al ModelloOT23.

I documenti pubblicati dall’Istituto prevedono, oltre al Modello di riferimento per la presentazione della domanda, una Guida di aiuto per la compilazione con indicazioni operative. La domanda potrà essere inoltrata entro il 28 febbraio 2026, per via telematica (esclusivamente), attraverso il servizio online “Riduzione per prevenzione” presente sul portale INAIL.

Nel modello sono individuati gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2025, per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione nell’anno 2026, ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al d.m. 27 febbraio 2019. [2]

L’attuale Modello OT23 prevede 71 interventi divisi nelle seguenti sei aree tematiche:

  • Sezione A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
  • Sezione B – Prevenzione del rischio stradale
  • Sezione C- Prevenzione delle malattie professionali
  • Sezione D – Formazione, addestramento, informazione
  • Sezione E – Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
  • Sezione F – Gestione delle emergenze e DPI.

I 71 interventi sono poi classificati secondo due tipologie, A e B, sulla base del maggiore livello di prevenzione in grado di garantire. Per la presentazione della domanda e per poter usufruire della riduzione del premio assicurativo l’azienda deve aver realizzato 1 intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B.

Va evidenziato come il Modello sia stato progettato per favorire l’iniziativa delle piccole imprese infatti mentre nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT [3], la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento, dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:

Lavoratori-anno del triennio della PAT (Npat) Riduzione
Fino a 10 28%
Da 10,01 a 50 18%
Da 50,01 a 200 10%
Oltre 200 5%

Per il riconoscimento della riduzione per prevenzione i due requisiti fondamentali richiesti sono:

  • che il datore di lavoro sia in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi
  • che il datore di lavoro sia in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

NOTE

[1] L’OT24 è stato introdotto con il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2000, in particolare dall’articolo 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi. A partire dal 2020, il Modello OT24 è stato sostituito dal Modello OT23.

[2] INAIL, Nota alle strutture

[3] Pat: Posizione assicurativa territoriale

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