La Relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro

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Nel corso del mese di maggio il Ministero del lavoro ha pubblicato sul proprio sito la Relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro relativa al 2025.

La relazione, presentata dal Ministro Marina Elvira Calderone e trasmessa alla Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica il 30 aprile 2026, si presenta in realtà più come uno strumento di informazione sulle politiche istituzionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro che una Relazione sullo stato di sicurezza del Paese.

Riferimenti normativi

La Relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro è prevista:

• dall’articolo 14‑bis del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

• il nuovo articolo è stato introdotto dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 203

Attraverso la Relazione, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il 30 aprile di ciascun anno, comunica alle Camere lo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento all’anno precedente, nonché gli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende sviluppare per il miglioramento delle condizioni di tutela di lavoratrici e lavoratori.
Le Relazioni annuali costituiscono, dunque, uno strumento fondamentale e innovativo, non solo per fare un bilancio sul fenomeno infortunistico e sulle iniziative adottate per cercare di arginarlo ma anche per monitorare l’evoluzione del sistema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per stimolare delle riflessioni sul concetto di prevenzione. [1]

Rinviamo alla lettura del corposo documento soffermandoci su tre elementi che consideriamo di interesse. Scorrendo l’indice del Capitolo 2 relativo al Sistema istituzionale e leggendo i contenuti dei singoli paragrafi ci rendiamo conto come questi siano spesso due momenti del documento tra di loro in contraddizione. L’indice è assolutamente esaustivo rispetto all’esistente, in termini di una fotografia che non tralascia nulla, ad esempio, la dove elenca le diverse strutture dell’Assetto istituzionale. E’ invece più povero di contenuto la dove descrive ruolo e compiti ma soprattutto le eventuali criticità dei diversi organismi. E, pur rischiando di essere ripetitivi, segnaliamo in particolare, in quanto a povertà di contenuto reale, il paragrafo dedicato alla Commissione consultiva di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo ’81. Della Commissione si ricordano compiti e funzioni ma non si affronta il problema delle reali difficoltà di funzionamento dovute proprio alla pessima gestione del Ministero del lavoro negli ultimi decenni.[2] Organismo che chiede quindi di essere rivitalizzato con delle modifiche coraggiose relative al suo funzionamento: iniziativa che spetta proprio al Ministero del lavoro che non può pensare di aver assolto ai propri compiti istituzionali mantenendo le attuali modalità di gestione. Nel Capitolo 3. Attività a carattere normativo si riprende tra gli altri anche il tema della Commissione dando come superate le difficoltà degli anni precedenti e presentando la Commissione come un organismo regolarmente attivo, ricordando tuttavia la prossima scadenza del mandato e la necessità di rinnovo dei componenti da parte delle organizzazioni che ne fanno parte. Tema quest’ultimo che per anni ha visto la Commissione bloccata per ritardi e errori nelle nomine, senza riuscire a introdurre un piccolo cambiamento nelle regole di funzionamento che preveda il permanere dei vecchi rappresentanti fino alla indicazione dei nuovi: soluzione che permetterebbe una regolare funzionalità della Commissione cancellando l’esperienza di anni di vero e proprio blocco delle attività.

Più coerenza e operatività (ma non ci stupisce!) vediamo invece, ad esempio, nella gestione e quindi nella descrizione dei cambiamenti introdotti nell’ultimo anno nella Commissione per gli interpelli,[3] di cui è stata ampliata la composizione e alla quale partecipa ora anche l’Ispettorato nazionale del lavoro, in base alle disposizioni del recente decreto-legge n. 159 del 2025 (articolo 5, comma 1, lettera b-bis).

Il quadro legislativo

La Relazione offre un quadro delle innovazioni legislative utile a sintetizzare i cambiamenti sul terreno legislativo introdotti nel corso del 2025 ma che, nel contempo, dà anche l’idea di come si sia intervenuti con piccole manovre di aggiustamento e per lo più con decretazione di urgenza.

Le principali modifiche del quadro legislativo introdotte nel 2025

• Numerosi interventi sono riconducibili al Decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, tra cui:
– interventi sul sistema premiale
– interventi sulla vigilanza
– introdotto il badge di cantiere con codice univoco anticontraffazione (esteso oltre che all’edilizia a ulteriori attività a rischio più elevato)
– introdotto l’accesso gratuito alle norme tecniche Iso Uni sulla salute e la sicurezza e l’introduzione del regime di pubblicità attraverso il Bollettino Ufficiale delle norme tecniche (Bunt) predisposto da Uni e pubblicato sui siti internet del Ministero del Lavoro e P.S. e dell’INAIL
– tutela INAIL anche per infortuni in itinere per gli studenti
– disposizioni in materia di protezione civile.

Decreto-legge 30 giugno 2025 n. 95 (c.d. “DL Economia”), recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, che
– ha introdotto, con l’articolo 6- quater, l’interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 3-bis, del Decreto legislativo 81 del 2008, n. 81 relativamente alle responsabilità nell’ambito delle cooperative sociali, organizzazioni di volontariato della protezione civile e volontari della Croce rossa.

Decreto-legge 24 giugno 2025 n. 90 (articolo 2-ter) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 109, è stato modificato il comma 4-bis dell’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48:
– quest’ultima disposizione normativa ha quindi reso strutturale l’estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, per le attività di insegnamento e apprendimento (Circolare INAIL n. 1 del 9 gennaio 2026).

Attività di vigilanza

Si presenta interessante un altro tema affrontato nella Relazione ed è quello dell’attività di vigilanza. Si è immediatamente colpiti dal fatto che tutta l’attività descritta riguardi esclusivamente l’Ispettorato del lavoro, del quale si danno informazioni sull’incremento del personale, sulle attività di vigilanza tecnica, sulla sua pianificazione e effettuazione, sulle campagne straordinarie in edilizia, agricoltura, impianti di depurazione, trattamento delle acque reflue e reti fognarie e impianti di biogas, vigilanza sulle norme in tema di patente a crediti (Pac).

Per un complesso di 51.927 accertamenti ispettivi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con un incremento del 3.9% rispetto all’anno precedente.

Dopo il primo stupore ci si dà una ragione di questa unilaterale informazione dell’attività di vigilanza, sappiamo bene, come ricorda la Relazione nelle prime righe del capitolo dedicato al tema che

l’Ispettorato del lavoro è un’Agenzia dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa e contabile, posta sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Quindi la relazione del Ministero del lavoro non può che illustrare l’attività dell’Istituto che è sotto la propria vigilanza. Tuttavia la legge affidando questo compito al Ministero del lavoro parla in generale di una Relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, non fa distinzioni di competenze, non chiede al Ministro di guardare esclusivamente nel proprio orto, chiede un contributo sulla situazione della sicurezza nel paese e su tutte le attività che sono svolte a tal fine, e d’altronde la Relazione questo fa in altre parti del documento.

Indubbiamente sarebbe stato fuori luogo che il Ministero del lavoro parlasse anche a nome delle Regioni e d’altronde non avrebbe avuto gli elementi per farlo. Come uscirne? E evidente che se gli interlocutori più importanti, oltre al Ministero del lavoro e della Salute, sono le Regioni queste devono avere voce in capitolo e devono poter contribuire, per le parti competenza, alla stesura della Relazione se quello che si vuole avere è davvero un quadro realistico della situazione Paese, che possa contribuire alla programmazione delle politiche e delle azioni di prevenzione.

Andrebbe in realtà riformulata complessivamente l’ottica della Relazione che non descrive di fatto lo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro ma dà conto di una serie di iniziative, talvolta anche semplicemente documentali come circolari e decreti ministeriali, realizzate nel corso dell’anno.


NOTE

[1] Sito del Ministero del lavoro: https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/pubblicata-la-relazione-sullo-stato-della-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-2025

[2] Anche qui, rischiando di essere ripetitivi, ricordiamo che la Commissione è l’unico Organismo tripartito nazionale, che dà quindi voce anche alle parti sociali. Tutti gli altri organismi sono luogo di decisione delle sole istituzioni,

[3] Articolo 12, D.Lgs. 81/2008.

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