Fondo per screening e prevenzione delle malattie cardiovascolari e oncologiche nei luoghi di lavoro (DM Ministero del lavoro n. 1/2026)

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Quadro normativo di riferimento

Il Fondo per incentivare programmi di screening e prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche nei luoghi di lavoro è stato istituito dall’art. 1, commi 392-394 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025). Il comma 392 prevede una dotazione finanziaria di 500 mila euro annui a decorrere dal 2026 e demanda ai Ministri competenti la definizione delle modalità e dei criteri di utilizzo delle risorse pubbliche stanziate.

In attuazione di tale disposizione il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha adottato il Decreto n. 1 del 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2026, che disciplina modalità, criteri e condizioni per l’accesso al Fondo e l’erogazione dei relativi contributi.

Finalità e oggetto del Fondo

Il Fondo ha l’obiettivo di promuovere la tutela della salute dei lavoratori nei contesti produttivi, attraverso il finanziamento di iniziative di prevenzione sanitaria volte alla diagnosi precoce e alla formazione su malattie cardiovascolari e oncologiche.

In particolare, il decreto prevede che le risorse siano destinate a due principali tipologie di interventi:

  1. Programmi di screening e prevenzione sanitaria volti alla valutazione del rischio cardiovascolare e/o oncologico nei lavoratori, tramite prestazioni specialistiche o esami diagnostici, attività informative sui corretti stili di vita e monitoraggio clinico;
  2. Acquisto di defibrillatori semiautomatici o automatici (DAE) da parte delle imprese che non sono già obbligate per legge a dotarsene ai fini del primo soccorso.

La finalità è quella di integrare la prevenzione sanitaria tra gli strumenti delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro, sostenendo interventi che vanno oltre gli obblighi di sorveglianza sanitaria già previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Requisiti per l’accesso

Possono accedere ai contributi le imprese datrici di lavoro che, al momento della presentazione della domanda:

  • siano in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
  • siano in regola con le vigenti norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per la parte relativa ai defibrillatori, è inoltre richiesto che l’azienda non sia già soggetta per legge all’obbligo di dotarsi di tali dispositivi (ad esempio ai sensi della normativa sul primo soccorso o in relazione a specifiche attività a rischio).

Interventi finanziabili

Secondo il decreto, sono considerati interventi ammissibili:

  • Programmi di screening e prevenzione organizzati con la stipula di un accordo o protocollo con una struttura sanitaria, comprendenti ad esempio:
    • screening per la valutazione del rischio cardiovascolare e/o oncologico;
    • prestazioni specialistiche e diagnostiche finalizzate alla prevenzione primaria e secondaria;
    • attività di informazione ed educazione sanitaria sui corretti stili di vita svolte da personale sanitario qualificato;
    • esami diagnostici per monitorare condizioni cardiologiche o individuare formazioni pretumorali.
  • Acquisto di defibrillatori semiautomatici o automatici conformi alle norme vigenti.
Contributi erogabili

Il decreto prevede che il Fondo finanzi:

  • un contributo fino a 2.000 euro per le spese sostenute relative ai programmi di screening e prevenzione;
  • un contributo fino a 1.000 euro per l’acquisto di defibrillatori.

I contributi sono cumulabili, ossia un’impresa può beneficiare di entrambi gli incentivi nel limite delle risorse disponibili.

Le domande vengono gestite in ordine cronologico di arrivo, fino all’esaurimento delle risorse annuali disponibili sul Fondo.

Procedura di accesso e istruttoria

La presentazione della domanda di accesso al Fondo avviene tramite procedura informatica ministeriale, secondo modalità e termini che saranno definiti annualmentе con un apposito Avviso pubblico della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’Avviso pubblico specifica:

  • i requisiti dettagliati per la presentazione della domanda;
  • la documentazione da allegare;
  • i criteri di valutazione e assegnazione dei contributi;
  • le modalità e tempistiche di erogazione dei rimborsi.
Impatto sul sistema salute e sicurezza sul lavoro

L’operatività del Fondo rappresenta un’integrazione significativa alla disciplina della prevenzione sanitaria nei contesti lavorativi, poiché offre uno strumento economico che incentiva le imprese ad attivare o potenziare interventi di screening e di promozione della salute, in linea con i principi del D.Lgs. 81/2008 e con gli orientamenti internazionali sulla prevenzione delle malattie non trasmissibili.

Pur non configurandosi come obbligo normativo, il Fondo agevola le aziende nel rafforzare le azioni di prevenzione primaria e secondaria e nel coinvolgere risorse sanitarie qualificate per iniziative strutturate di tutela della salute.

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