Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 3 del 13 ottobre 2025, ha chiarito la portata della nozione di scostamento non grave ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), confermando che nella soglia di tolleranza di 150 euro devono essere inclusi anche i soli accessori di legge (sanzioni e interessi).
Contenuti principali dell’Interpello
L’Interpello risponde a un’istanza presentata dall’ANPIT (Associazione Nazionale per Industria e Terziario) in merito all’applicazione dell’Articolo 3, comma 3, del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, che disciplina il procedimento per l’adozione del DURC.
Il quesito posto mirava a stabilire se un datore di lavoro, la cui omissione contributiva fosse stata sanata, potesse comunque ottenere il DURC attestante la regolarità contributiva anche in presenza di un debito residuo costituito esclusivamente da accessori di legge (interessi e sanzioni), a prescindere dall’importo di tali accessori.
Il chiarimento del Ministero
Il Ministero del Lavoro ha rigettato l’interpretazione estensiva proposta dall’istante, attenendosi al tenore letterale e alla ratio della norma. Il chiarimento principale fornito è il seguente:
La nozione di scostamento non grave: L’Articolo 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015 definisce lo scostamento non grave come quello pari o inferiore a 150 euro, con riferimento a ciascuno degli enti chiamati a effettuare la verifica (INPS, INAIL e Casse Edili).
Inclusione degli Accessori: la disposizione precisa che tale importo è comprensivo di eventuali accessori di legge.
Rigetto dell’Estensione: Il Ministero ha ribadito che la formula normativa non consente alcuna eccezione per i debiti composti esclusivamente da accessori. Le sanzioni civili e gli interessi sono considerati parte integrante dell’obbligazione contributiva. Hanno la funzione di rafforzare l’obbligazione e risarcire il danno causato all’ente previdenziale per il ritardato pagamento.
Implicazione Pratica
Il chiarimento ha un impatto diretto sulla prassi operativa degli enti previdenziali e dei datori di lavoro:
- Necessità di attestazione di irregolarità: La presenza di un debito contributivo complessivo (capitale, sanzioni e interessi), anche se costituito dalle sole sanzioni e interessi, che superi i 150 euro impedisce il rilascio automatico del DURC online e comporta l’attestazione di irregolarità contributiva.
- Limite rigido: Lo scostamento non grave non è inteso come una tolleranza sull’omissione contributiva in sé, ma come una soglia quantitativa rigida che copre tutte le componenti del debito.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, INTERPELLO N. 3 del 13 ottobre 2025.
Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004. Art. 3 comma 3, D.M. 30 gennaio 2015 e applicazione della disciplina del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

