Decreto Legge 159/2025: la prevenzione di violenza e molestie entra in punta di piedi nel D.Lgs. 81/2008

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Inserita tra le misure generali di tutela dell’art. 15, con la lettera z-bis, la programmazione della prevenzione di condotte violente e moleste.

Arrivata in sordina rispetto alle altre novità introdotte dal Decreto Legge del 31 ottobre 2025, n. 159, Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, la programmazione della prevenzione di condotte violente e moleste è ora annoverata tra le misure generali di tutela elencate all’art.15, comma 1, del D.Lgs. 81/2008. Decisamente anomala la formulazione, perché a costituire una misura di tutela può essere l’attuazione e non la semplice programmazione della prevenzione! Plausibile che si sia inteso dare tempo alle aziende di organizzarsi.

Si tratta di un timido passo avanti, ma comunque un passo avanti che tanto si attendeva dopo il recepimento, con la Legge 4/2021, della Convenzione ILO 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e, va ricordato, a quasi 20 anni dall’Accordo quadro europeo su violenza e molestie! Nei mesi scorsi un segnale positivo era arrivato dai nuovi programmi formativi in Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome 59/2025 che hanno inserito la prevenzione di violenza e molestie nella formazione di dirigenti e datori di lavoro, mentre per altre figure c’è un riferimento ai rischi psicosociali (che comprendono violenza e molestie).

Va detto che la norma richiede la programmazione di misure di prevenzione a tutela dei lavoratori (il riferimento è alla definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del Testo Unico “nei  luoghi  di  lavoro  di  cui all’articolo 62”: la Convenzione ILO estende invece la tutela a tutti coloro che sono in contatto con il mondo del lavoro e ai fatti che possono verificarsi tramite comunicazioni digitali, che sembrano così lasciate fuori. Speriamo ora in modifiche migliorative in fase di conversione del decreto legge: va prevista l’attuazione della prevenzione di violenza e molestie, inserendo semmai un termine temporale più esteso ma certo.

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