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Il ruolo del Rls

Fonte: Inail


In un recente seminario organizzato dalla Rete Regionale Toscana RLS e dall’Azienda Sanitaria di Firenze, la Dott.ssa Maria Stella Falsini (Inail Firenze) ha tentato di delineare i nuovi compiti che l’Rls è chiamato a svolgere per fronteggiare i cambiamenti del lavoro e della normativa.

La Dott.ssa Falsini, nel suo intervento Il ruolo degli RLS, verso una nuova consapevolezza ha iniziato analizzando il ruolo dell’RLS alla luce delle nuove disposizioni normative introdotte dal Jobs Act (Legge Delega n. 183/2014). Infatti anche se “nessuna delle norme di disciplina introdotte dai vari decreti attuativi richiama specificamente la figura dell’RLS”, sono “forti i richiami correlati all’esercizio del ruolo”. In particolare il quadro che si delinea è di una

tale complessità normativa, nella comprensione e armonizzazione delle disposizioni vigenti, che richiede un necessario alto presidio e supporto da parte dell’RLS nei confronti dei lavoratori, non potendo essere lasciati soli, specie in una prima fase informativa.

La relatrice ha sottolineato come sia evidente

l’incidenza diretta delle novità introdotte dai testi normativi sull’attività svolta in ambiente di lavoro da parte delle figure di rappresentanza, a partire dai rappresentanti dei lavoratori il cui ruolo deve essere rafforzato e valorizzato per la costruzione di una vera ‘cultura della sicurezza’.

Ed è importante

promuovere un ruolo attivo e informato da parte degli RLS, sia nelle fasi della contrattazione che nell’esercizio del ruolo, per garantire il benessere del lavoratore.

Ad esempio con riferimento all’azione di

presidio e monitoraggio delle diverse fasi di valutazione dei rischi e dei relativi interventi di prevenzione e protezione, attraverso anche un’analisi puntuale dei livelli di stress lavoro-correlato e dei rischi psicosociali tipici delle tipologie contrattuali flessibili dopo il Jobs Act.

La relazione si sofferma poi in particolare su alcuni punti che possono avere un impatto sulla tutela del lavoratore, come:

  • “disciplina del lavoro accessorio;
  • definizione di lavoratori volontari;
  • violazioni multiple a carico del datore di lavoro;
  • svolgimento diretto da parte del DL dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (senza il limite del numero dei dipendenti – il limite di numero cinque dipendenti è stato eliminato);
  • abolizione dell’obbligo da parte del datore di lavoro della tenuta del Registro Infortuni e dell’applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie;
  • disciplina delle mansioni con la modifica dell’art. 2103 del codice civile;
  • lavoro a orario ridotto e flessibile (lavoro a tempo parziale, lavoro supplementare, lavoro straordinario, lavoro intermittente e a tempo determinato);
  • somministrazione di lavoro;
  • apprendistato”.

E si indica ad esempio che di fronte a lavoratori «flessibili», “quel quid pluris di rischio, dovuto alla natura del rapporto di lavoro, si traduce in estrema sintesi:

  • inadeguatezza dell’informazione e della formazione in materia di sicurezza;
  • in un controllo sanitario reso più complesso dalla problematica tracciabilità del rischio e degli aspetti clinici, ed eventualmente patologici, correlati al lavoro.
  • in una maggiore esposizione ai rischi psico-sociali, specie allo stress, a causa dell’instabilità occupazionale, della vulnerabilità economica, della debolezza contrattuale, in una scarsa conoscenza dell’ambiente di lavoro, la quale rende il soggetto meno edotto circa le potenzialità nocive di questo”. Senza dimenticare la tendenza ad assegnare ai lavoratori flessibili “compiti meno qualificati, più pesanti o ripetitivi, e la considerazione che una consistente parte di questa popolazione è composta da giovani, donne e immigrati, ossia categorie già afflitte dalle problematiche specifiche in materia di sicurezza”.

Da queste riflessioni è chiaro che è necessario rivedere il ruolo del Rls fornendogli una adeguata «cassetta degli attrezzi» e gli

attrezzi sono la consultazione, la formazione, l’informazione, il confronto, il dialogo e il coinvolgimento.

Ad esempio il ruolo dell’RLS può essere valorizzato attraverso:

  • consultazione: come indicato nel Testo Unico […] le attività di valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento, sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori;
  • coinvolgimento: “l’RLS è chiamato a promuovere il coinvolgimento di tutti i lavoratori, in primis quelli flessibili, la cui esperienza costituisce per lui un’imprescindibile fonte di informazioni, per la conoscenza diretta dell’ambiente in cui gli stessi operano”;
  • vigilanza: “vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni normative (es. impossibilità di ricorrere al lavoro flessibile in mancanza della valutazione dei rischi)”;
  • ricorso alle autorità competenti: come riportato nel Testo Unico l’RLS “può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro, considerato i rischi collegati alla tipologia contrattuale, all’inserimento e all’organizzazione dei lavoratori in particolare quelli flessibili”;
  • confronto e dialogo: “ferme restando le responsabilità datoriali in materia, la valutazione dei rischi, e il relativo documento, dovrebbero essere il frutto di un dialogo costante tra DL e RLS e la riunione periodica è un momento particolarmente qualificato”;
  • formazione: “l’RLS è consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori di cui all’art.37 T.U., particolare attenzione per alcune forme contrattuali (lavoro intermittente, lavoro accessorio, contratto di somministrazione, apprendistato ecc..)”.

In conclusione “ora più che mai, l’RLS non può essere lasciato solo” e occorre “un impegno unitario da parte di tutti, imprese, parti sociali, Istituzioni”.

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