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Regione Puglia: norme per la sicurezza e il benessere sul lavoro

È entrata in vigore il 10 marzo la legge regionale pugliese n. 11/2014 recante “Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro”. Il comitato regionale di coordinamento e l’albo e gli incentivi per i datori di lavoro socialmente responsabili. 

La nuova legge regionale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 10 marzo 2014, presenta all’Articolo 1 alcuni principi e finalità.

Ad esempio la norma “favorisce la crescita della personalità e tutela la dignità del lavoratore, e, in coerenza con le normative comunitarie e statali, promuove e adotta idonei strumenti di politica del lavoro per la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza, tutela e miglioramento della vita lavorativa, volto a prevenire e a contrastare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e a ricercare il benessere nei luoghi di lavoro”.

E riguardo alle attività di indirizzo, programmazione e coordinamento la Regione Puglia coordina gli interventi presentati nel Capo 1 della legge (Interventi per rafforzare la sicurezza, la qualità e ricercare il benessere durante il lavoro) esercita “funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento delle attività di formazione, assistenza, controllo e vigilanza favorendo lo scambio di informazioni con gli altri soggetti istituzionali che svolgono compiti inerenti la materia della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro”. E per l’esercizio di tali funzioni si avvale del Comitato regionale di coordinamento (CRC) di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
L’articolo 3 si sofferma specificatamente sul Comitato regionale di coordinamento e sui vari compiti e funzioni.

Dopo aver elencato i previsti interventi per la sicurezza e la salute del lavoro (Art. 4), che comprendono, ad esempio, anche la realizzazione di campagne informative e la promozione di codici di condotta etici, la legge si sofferma sugli interventi per la diffusione del rispetto della legalità nei luoghi di lavoro (Art. 5) e sulle disposizioni in tema di salute, sicurezza e regolarità del lavoro (Art. 6). Ad esempio la Regione Puglia “prevede l’adozione, mediante specifici accordi con le parti interessate, nelle procedure di affidamento e nei bandi di esecuzione di appalti pubblici, concessioni e convenzioni di ogni natura in ambito regionale, di misure specifiche dirette a contrastare fenomeni di illegalità e a garantire la migliore tutela delle condizioni di salute, sicurezza, igiene e regolarità del lavoro e ricerca del benessere lavorativo”.

Segnalando che la legge affronta anche il tema degli “interventi per la qualità del lavoro e il benessere lavorativo” (Art. 7), relativi ad esempio alla concessione di contributi, ci soffermiamo tuttavia sul secondo Capo della Legge relativo a un tema che PuntoSicuro ha ripreso più volte in questi mesi. Un tema che anche gli avvenimenti di Taranto rendono un punto irrinunciabile per il futuro del nostro paese: la responsabilità sociale delle imprese (RSI).

All’articolo 8 la Regione Puglia indica che “al fine di realizzare un sistema di garanzia della qualità del lavoro e del benessere lavorativo intesi come rispetto dei diritti umani, sociali, economici, ambientali e come valorizzazione delle risorse umane, sviluppo delle competenze professionali, attenzione ai fenomeni di stress, riequilibrio della presenza di genere con particolare attenzione alle diverse sensibilità, sostenibilità ambientale delle attività e coesione sociale e integrazione dei lavoratori provenienti da altri paesi, promuove la cultura della responsabilità sociale nell’ambito delle imprese, degli enti pubblici e privati, delle amministrazioni locali e tra i cittadini, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dalla Commissione europea in materia di responsabilità sociale delle imprese”.

E per queste finalità la Regione promuove “l’adozione da parte dei datori di lavoro di pratiche socialmente responsabili intese come adesione volontaria a codici di condotta e buone prassi, discipline e tutele sociali e ambientali nello svolgimento di attività amministrative, produttive e commerciali e nei rapporti con lavoratori, clienti, utenti e fornitori e, in generale, con tutti i soggetti con i quali interagiscono”.

Dopo aver elencato alcuni indirizzi per le discipline e le buone pratiche liberamente adottabili dai datori di lavoro, con l’Art. 9 si istituisce “un albo della responsabilità sociale in tema di lavoro al quale possono iscriversi i datori di lavoro che dimostrino l’avvio e il mantenimento del percorso della responsabilità sociale mediante l’adozione di documenti, quali: bilanci sociali e ambientali, marchi di qualità, ovvero mediante procedure e codici di comportamento certificabili e alla cui stesura hanno partecipato le organizzazioni sindacali aziendali o, in assenza, quelle territoriali, iscrizione a enti bilaterali consolidati e operativi costituiti dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale”.

La legge non si ferma all’istituzione dell’Albo, ma prevede:

  • interventi di informazione e sensibilizzazione della cultura della responsabilità sociale e ambientale;
  • incentivi per l’assunzione della responsabilità sociale;
  • agevolazioni per i datori di lavoro socialmente responsabili.

Concludiamo questa presentazione ricordando che la legge – entrata in vigore il 10 marzo 2014 – si sofferma anche sul tema della prevenzione e tutela dalle molestie negli ambienti di lavoro (Capo III), ad esempio con riferimento alla promozione e attivazione di specifici sportelli di ascolto sul tema.

Da Punto Sicuro

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