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Lavoro: reinserimento inidonei a mansione

Fonte: Inca-Cgil
di Francesco Rampi, presidente Civ Inail


Molte volte, analizzando l’evoluzione sociale ed economica, si evidenziano rigidità organizzative che, secondo alcuni analisti, sono causa di insuccesso nella competizione di mercato e ancor più nella qualità delle produzioni. Poche volte, invece, si analizzano gli aspetti di modificazione dei processi per accrescere il benessere della persona che interagisce con essi o della persona che vede ridotta la sua capacità lavorativa a causa di infortunio o malattia professionale e che rischia anche di essere estromessa dal proprio posto di lavoro o di vedere sfumare la possibilità di continuare la propria attività professionale. In termini tecnici, il verdetto è sintetizzabile in “inidoneità alla mansione”.

Talvolta, questa valutazione si coniuga con chiusura del rapporto di lavoro con licenziamento motivato. In altri casi, la negoziazione o la liberalità datoriale tendono a provi rimedio attraverso l’adibizione del lavoratore ad altre fasi del processo o allo svolgimento di altre attività.

Il legislatore europeo, con la Direttiva 2000/78 CE, aveva normato l’obbligo del datore di lavoro a compiere i necessari accomodamenti ragionevoli, finalizzando queste modificazioni a garantire la conservazione del lavoro ai disabili. La Corte europea, con sentenza del 4 luglio 2013, ha richiamato l’Italia a normare questo aspetto.

Conseguentemente, in maniera molto generica, finalmente, nella normativa italiana, con la L. 99/2013, appare esplicitamente l’obbligo agli accomodamenti ragionevoli. Ed è in questo contesto che si colloca l’iniziativa unitaria degli Organi dell’Inail – CIV, Presidenza e Direzione Generale – che hanno proposto, in sede di emendamenti alla legge di Stabilità 2015, di normare meglio come si realizza la tutela a favore dei disabili finalizzata alla conservazione o all’ottenimento di un lavoro.

L’Inail, per i compiti che il legislatore gli ha assegnato, può, ora, con proprie risorse, sostenere a favore dei disabili al lavoro il concretizzarsi del ricordato principio dell’accomodamento ragionevole. L’articolo 1, comma 166, della legge di Stabilità 2015 ha, infatti, autorizzato l’Inail, con risorse a valere su propri bilanci e senza oneri a carico della finanza pubblica, a rimborsare le spese sostenute dai datori di lavoro per adeguare i processi produttivi alle mutate capacità del lavoratore infortunatosi oppure per compiere gli stessi accomodamenti finalizzati ad assumere un lavoratore infortunato o tecnopatico che è alla ricerca di un’occupazione.

È utile ricordare che i rimborsi Inail, che possono raggiungere il massimale di 150.000 euro, devono essere precisamente finalizzati a creare le condizioni per sopperire alle ridotte capacità del lavoratore e, quindi, devono essere frutto di un progetto personalizzato, definito tra Inail, datore di lavoro e lavoratore. Una svolta importante, per la quale il bilancio Inail per il 2017 rende disponibili oltre 20 milioni di euro.

Oggi, questa possibilità è a disposizione di quanti vedono messo in discussione il lavoro a causa di una disabilità di origine professionale anche se con un danno permanente contenuto. Occorre, infatti, ricordare che questa norma si intreccia con un autonomo e più ampio target di riferimento e con quelle afferenti al sostegno, alla occupabilità delle persone disabili.

Spiace solo evidenziare che il vincolo normativo, pur non prevedendo onere alcuno a carico della finanza pubblica, escluda, tra i destinatari, i lavoratori ministeriali, compresi quelli della scuola che, come noto, sono autoassicurati dallo Stato e per il quale l’Inail eroga le prestazioni per conto dello stesso.

Ciononostante, il patronato e le rappresentanze sindacali aziendali hanno ora uno strumento concreto per la tutela del diritto al lavoro di chi è più fragile. Per saperne di più, su www.inail.it si può scaricare la Delibera CIV n. 8 del 2015, la Determina n. 258 del 2016 con il Regolamento sul reinserimento, la Circolare attuativa n. 51 del 2016 oltreché la Delibera CIV n. 2 del 2017 per l’allargamento di tali tutele alla rioccupazione dei disabili da lavoro ed analizzare il testo del citato comma 166, che recita:

Sono  attribuite  all’INAIL  le  competenze  in  materia   di reinserimento  e  di  integrazione  lavorativa  delle   persone   con disabilità da lavoro,  da  realizzare  con  progetti  personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione,   con   interventi   formativi    di    riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e  per  l’abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro,  con  interventi di  adeguamento  e  di  adattamento  delle  postazioni   di   lavoro. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è a carico del bilancio dell’INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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