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L’abolizione del registro infortuni

L’art. 21, comma 4 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (uno dei quattro decreti attuativi del Jobs Act), va a modificare le disposizioni dettate dall’art. 53, comma 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in merito alla tenuta del registro infortuni.

Nello specifico, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/15, e quindi dal 24 dicembre 2015 in poi, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni.

Il datore di lavoro, accedendo alla pagina personale “My INAIL” del portale Inail, provvederà a inoltrare la denuncia, non avendo l’obbligo di aggiornare, duplicando quanto già trasmesso all’ente assicurativo nazionale per gli infortuni sul lavoro, l’ormai obsoleto registro degli infortuni.

Sarà sufficiente accedere alla sezione “Denunce” e selezionare la voce “Denuncia/Comunicazione di infortunio” e compilare la nuova denuncia.

Cos’è il Registro Infortuni ?

È un documento riepilogativo finalizzato a fornire dati sull’andamento del fenomeno infortunistico all’interno delle imprese. Un registro che ha lo scopo di fornire ai dirigenti ed ai preposti delle aziende le indicazioni necessarie alla prevenzione degli infortuni. Inoltre, e forse elemento ancora più importante, di dare agli organi di vigilanza uno strumento di controllo, per valutare la frequenza, la gravità e le cause degli infortuni nell’azienda e di guida per indirizzare l’attività di vigilanza.

La sua abolizione è quindi un atto che può indebolire la prevenzione degli infortuni?

Il D.Lgs. 81/2008 aveva già previsto l’abrogazione del Registro Infortuni, ma all’art. 53 l’aveva legata alla realizzazione del SINP, cioè del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali a sua volta previsto nell’art. 8 dello stesso Decreto.

Come è noto tale struttura ancora, aggiungiamo inspiegabilmente a distanza di sette anni, non c’è. Uno strumento che, purtroppo, rappresenta ad oggi una delle principali carenze della nostra normativa: il decreto interministeriale, dal 2008, non è mai stato emanato.

Perché in assenza del previsto SINP si è proceduto ugualmente alla eliminazione del Registro?

Probabilmente la decisione sarà oggetto di dibattiti e di ricorsi. Qualcuno già è stato presentato. Marco Bazzoni, noto Rls che già in passato è ricorso alla Commissione Europea ottenendo una correzione dei termini di recepimento di atti legislativi, ha presentato una denuncia alla Commissione Europea protocollata con n. CHAP(2015)02849.

È probabile che il Governo, spostando all’Inail l’incarico di ricevere le denunce on-line, abbia di fatto individuato in questo istituto, per questi e altri elementi specifici come le certificazione mediche, il sostituto (momentaneo?) del SINP.  D’altronde non è un mistero che da tempo si discute se non sia più agevole utilizzare la notevole capacità di raccolta dati dell’Inail e con modalità da progettare, delegargli l’attività prevista dalla normativa per il SINP. Se non è stato finora fatto evidentemente qualche problema c’è, ma anche bloccare ogni innovazione per le lentezze ministeriali, che ripetiamo si attardano da 8 anni, non è meno dannoso.

Guardando alla novità da questo punto di vista la domanda da porsi non è “se il Registro infortuni andasse eliminato”, visto che era già previsto dal D.Lgs. 81/08, ma se sia negativo che lo si sia fatto appoggiandosi al centro dati dell’Inail, piuttosto che al SINP.

Ma c’è un’altra considerazione importante che va tenuta presente. E cioè quella che una tenuta di dati infortunistici le aziende dovranno comunque mantenerla. Infatti rimane in vigore l’art. 35 relativo alla riunione periodica dove al comma 2 lett. b) è fatto obbligo al Datore di lavoro di

sottoporre  all’esame dei partecipanti… l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria.

Quindi all’Inail permane l’obbligo di tenuta, di elaborazione e pubblicazione dei dati relativi agli infortuni e ai singoli datori di lavoro l’obbligo di rendere noti periodicamente.

Infine ricordiamo che nello stesso Decreto si parla di «cooperazione applicativa», cioè di quella attività tra enti pubblici finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l’integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi. E che tale attività viene precisata con le modifiche apportate, sempre dal D.Lgs. 151/2015, all’art.72 (e altri) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1129 del 30 Giugno 1965, laddove di dice (in corsivo e grassetto i cambiamenti apportati):

L’Istituto  assicuratore  mette  a  disposizione, mediante la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.
Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro  quattro giorni dalla disponibilità dei dati con le modalità di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro – settore  ispezione  del lavoro competente per territorio o i corrispondenti uffici della regione siciliana e delle Province autonome di Trento e  di  Bolzano, procedono, su richiesta del lavoratore infortunato, di un  superstite o dell’Istituto  assicuratore, ad una inchiesta ai fini di accertare:

  1. la natura del lavoro al quale era addetto l’infortunato;
  2. le circostanze in cui e’ avvenuto l’infortunio e la causa e la natura di esso, anche  in  riferimento  ad  eventuali  deficienze  di misure di igiene e di prevenzione;
  3. l’identità dell’infortunato e il luogo dove esso si trova;
  4. la natura e l’entità delle lesioni;
  5. lo stato dell’infortunato;
  6. la retribuzione;
  7. in caso di morte, le condizioni di famiglia  dell’infortunato, i superstiti aventi diritto  a  rendita  e  la  residenza  di  questi ultimi.

La direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro competente per territorio o i corrispondenti uffici della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano, qualora lo ritengano necessario ovvero ne siano richiesti dall’Istituto assicuratore o dall’infortunato o dai suoi  superstiti, eseguono l’inchiesta sul luogo dell’infortunio.

L’Istituto assicuratore, l’infortunato o i suoi superstiti hanno facoltà di domandare direttamente alla direzione territoriale  del lavoro – settore ispezione del lavoro competente per territorio o ai corrispondenti uffici della regione siciliana e delle  province autonome di Trento e di Bolzano che sia eseguita l’inchiesta per gli infortuni che abbiano le conseguenze indicate nella prima parte del presente articolo e per i quali, per non essere stata  fatta la segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza o per non essere state previste o indicate nella segnalazione le conseguenze predette o per qualsiasi altro motivo, l’inchiesta non sia stata eseguita.

Naturalmente rimane in vigore anche l’art. 21 del D.Lgs. 833/78 che recita:

In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all’unità sanitaria locale sono attribuiti, con  decorrenza 1° gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall’Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall’art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (12/b).

Il dibattito sui cambiamenti introdotti dai Decreti applicativi del Jobs Act  è comunque appena iniziato.

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