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Il modello Pre.Vi.S.: la “prescrizione” come fonte informativa

Modello Pre.Vi.S.

Modello Pre.Vi.S.

Abbiamo già avuto modo di parlare in un precedente articolo [1] dei principali risultati della ricerca condotta nell’ambito del  “Progetto CCM per l’approfondimento dei fattori di rischio lavorativo”,  evidenziando l’importanza del tema relativo alla integrazione di assistenza e vigilanza (realizzata attraverso i Piani mirati di prevenzione), tema cruciale, abbiamo sottolineato,

considerando la struttura produttiva del nostro Paese e la prevalenza delle Micro e Piccole Impese.

Per completare l’informazione in merito all’impegno della rete istituzionale (Inail-Ricerca e Regioni), finalizzato a migliorare l’azione del sistema di prevenzione nel nostro Paese, riteniamo utile descrivere un ulteriore strumento di intervento, attuato nell’ambito del progetto citato, ma che può avere ricadute positive sull’intero assetto istituzionale: si tratta del Modello Pre.Vi.S. (Prevenzione, Vigilanza e Soluzioni), modello che  utilizza  la “prescrizione” come fonte informativa. [2]

La prescrizione nel D.Lgs. 758/1994

Prescrizione – Art. 20

  1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’Organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria (…) impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione  un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario (…)
  2. Con la prescrizione l’organo di vigilanza può imporre  specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

(…)

Verifica dell’adempimento – Art. 21

  1. Entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione l’organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata  secondo le modalità  e nel termine indicati nella prescrizione.
  2. Quando risulta l’adempimento alla prescrizione l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (…)

Ogni verbale redatto dagli operatori che intervengono come Organi di vigilanza, deve contenere nel rispetto del Codice di procedura civile e penale delle informazioni minime relativa all’azienda, alle disposizioni violate rinvenute, alle prescrizioni (soluzioni) operative di carattere tecnico e gestionale che l’Ufficiale di polizia giudiziaria ha impartito.

Le informazioni presenti in ogni verbale di prescrizione
  1. Data e luogo del sopralluogo e gli operatori  coinvolti
  2. Dati identificativi dell’azienda e principali attività svolta, soggetti responsabili
  3. Articoli violati e soggetto contravventore
  4. Descrizione dell’accertamento e della prescrizione impartita (modalità e termini)

Tutte queste informazioni, di riferimento per definire il carattere della sanzione (ovvero l’ammissione o meno al pagamento in via amministrativa e l’archiviazione del procedimento penale), possono in realtà essere utilizzate per altre finalità, di carattere prevenzionistico,  una volta

registrate nella Banca dati e ricondotte a delle variabili identificative predefinite: [3]

questo il quadro di riferimento del  Modello Pre.Vi.S.

Banca dati: classificazione delle informazioni  secondo le seguenti  variabili
  1. fase di lavorazione
  2. fattore di rischio
  3. famiglia dei pericoli
  4. intervento prescritto

Oltre ad individuare le variabili il modello, nell’ottica della valorizzazione e integrazione delle informazioni disponibili provenienti da diverse fonti, si avvale di criteri di classificazione coerenti sia con il D.Lgs. 81/2008 che con strumenti di supporto della valutazione dei rischi definiti e condivisi nella rete istituzionale.

Per quanto riguarda la fase di lavorazione è di riferimento la Banca dati profili di rischio [4], fonte importante di informazioni che contiene 115 Profili di rischio relativi ad altrettanti settori lavorativi, di cui vengono dettagliatamente descritte le fasi lavorative e i relativi rischi e soluzioni.

Per la classificazione in Banca dati dei fattori di rischio – ovvero della “specifica problematica riscontrata in azienda” – si fa  riferimento ai 26 fattori di rischio utilizzati per l’analisi degli infortuni mortali e gravi descritti nella Banca dati Infor.MO, riconducibili alle seguenti  macro aree: Ambiente, Materiali, Utensili macchine impianti, Attività (infortunato/terzi), DPI, Aspetti gestionali.

Inoltre nel momento in cui l’operatore deve identificare il pericolo cui è collegato il fattore di rischio riscontrato con la violazione, fa riferimento alla classificazione (26 macro aree) usata nel Modulo 2 delle Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi [5].

Mentre la variabile relativa al tipo di intervento prescritto è classificata con riferimento a soluzioni tecniche, procedurali, gestionali.

Riportiamo di seguito un esempio di verbale di prescrizione con i riferimenti alle variabili per la classificazione in Banca dati Pre.vi.S.

Esempio di Verbale di prescrizione in materia di igiene e sicurezza del lavoro

A carico di xxx in qualità di responsabile legale (soggetto contravventore: datore) della ditta xxx con attività: costruzioni stampi per materie plastiche (descrizione attività da ricondurre a codice ateco: 25.73.2) con sede legale ed operativa xxx.
A seguito del sopralluogo effettuato in data xxx dai sottoscritti ufficiali di polizia giudiziaria xxx alla presenza di xxx in qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e xxx in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si è accertato:

Violazione 1. La violazione dell’art. 28-2 a) del D.Lgs. 81/2008 in quanto il Documento di valutazione dei rischi non contiene quanto indicato al comma 2 dell’art. 28, cioè una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione.

Fattore di rischio: 26. Aspetti gestionali
Famiglia dei pericoli: 25. Altro (aspetti gestionali)
Intervento prescritto: 10.Dvr/Duvri/Psc/Pos

Violazione 2. La violazione dell’art. 71 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 in quanto il datore di lavoro non ha messo a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee … In particolare: Su alcune presse per lo stampaggio i ripari mobili sulle zone di chiusura e di iniezione sono mancanti o incompleti e non assicurano la protezione dei lavoratori contro i rischi di schiacciamento e contatti accidentali con corpi caldi della camera di plastificazione.

Fattore di rischio: 16. Assetto- Problemi alle protezioni
Famiglia dei pericoli: 5. Attrezzature di lavoro – Impianti di produzione, apparecchi e macchinari fissi
Intervento prescritto: 1. Adeguamento/ripristino

L’inserimento delle informazioni di “carattere discorsivo” provenienti dai verbali, classificate  secondo le modalità sopra descritte,  non si limita a fornire dati quantitativi bensì rende disponibili elementi di carattere qualitativo relative ai fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro oggetto dell’attività di vigilanza dei Servizi. Informazioni quindi di grande utilità per la rete istituzionale al fine di individuare le priorità nelle azioni di prevenzione da attuare a livello nazionale (Piano nazionale di prevenzione) e territoriali (Piani regionali di prevenzione).

Siamo inoltre di fronte ad un’ulteriore modalità in cui vigilanza e prevenzione vengono coniugate, ottimizzando le azioni di intervento e agendo in un’ottica non punitiva ma di sostegno alle aziende, sostegno che potrebbe essere realizzato ad esempio mediante:

  • la diffusione delle migliori soluzioni prescritte e concretamente praticabili,
  • l’evidenziarsi di allerte sui principali fattori di rischio connessi ai singoli comparti
  • la possibilità di aggiornare la banca dati Profili di rischio facendo riferimento alle attuali modalità di presentazione dei rischi rilevate.

NOTE

[1] Integrare vigilanza e assistenza alle imprese: l’impegno della rete istituzionale, 1° aprile 2019, Rubrica L’Italia che lavora in sicurezza.

[2] «Pre.Vi.S. e Infor.MO: la sorveglianza dei fattori di rischio lavorativi», Inail – Convegno del 28 marzo 2019, presentazione di Fulvio Longo, Valentina Meloni, Antonio Pizzuti.

[3] Le informazioni  in merito al modello Pre.Vi.S. sono  tratte da: Valentina Meloni, «Dall’attività di vigilanza dei Servizi Psal al monitoraggio dei fattori di rischio: il modello di  Analisi Pre.Vi.S. », Presentazione del 13 giugno 2018.

[4] Vedi area Rischi per settore nel sito di RepertorioSalute.

[5] Decreto Interministeriale 30 novembre 2012.

2 commenti su “Il modello Pre.Vi.S.: la “prescrizione” come fonte informativa”

  1. Lei dice: “… in un’ottica non punitiva”, ma la violazione di una norma prevede una sanzione (ammenda), quindi la compoenente “punitiva” esiste sempre. Ed è giusto che sia cosi.
    Poi, è ovvio che ogni verbale di prescrizioni, contenendo la descrizione concreta della violazione e delle modalità per regolarizzarla (prescrizione) ha uno scopo di “sostegno”.
    Reputo positivo che si colga l’occasione di razionalizzare ed utilizzare le informazioni di questi atti per comprendere meglio i fenomeni e diffondere utili soluzioni con i mezzi già esistenti da tempo.
    Ma, tutti gli organi di vigilanza saranno propensi ad usare lo stesso strumento informativo? Temo di no.
    Se ce ne fosse uno solo le cose sarebbereo più semplici.

    1. repertoriosalute

      Certo la componente punitiva per le imprese oggetto dei verbali di prescrizione non cade, ma la valorizzazione delle conoscenze acquisite e utilizzate nei Piani di prevenzione nazionali e regionali, o utilizzate in modalità operative come quelle dei Piani mirati di prevenzione, può permettere di intervenire realmente in termini di sostegno. Che queste modalità di intervento escano dall’eccezionalità di un Progetto e siano il modus operandi di tutti i servizi e di tutti gli operatori sembra che Regioni, Inail e Ministero della salute ci stiano lavorando. Ne riparleremo: seguiamo attentamente gli sviluppi.

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