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DM Sottoprodotti

Fonte: Tuttoambiente


Si segnala che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2017 l’attesissimo D.M. 13 ottobre 2016, n. 264, ovvero il “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.

Il c.d. DM Sottoprodotti, in vigore dal 2 marzo 2017, definisce alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006.

In particolare, il provvedimento si articola in 11 articoli e due allegati recanti: oggetto e finalità (art. 1), definizioni (art. 2), ambito di applicazione (art. 3), condizioni generali (art. 4), certezza dell’utilizzo (art. 5), utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale (art. 6), requisiti di impiego e di qualità ambientale (art. 7), deposito e movimentazione (art. 8), controlli e ispezioni (art. 9), piattaforma di scambio tra domanda e offerta (art. 10) e disposizioni finali (art. 11).

Nell’All. 1 è riportato, per  specifiche categorie di residui produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano l’impiego dei residui medesimi, nonché una serie di operazioni e di attività che possono costituire normali pratiche industriali, mentre l’All. 2 riporta la Scheda tecnica e dichiarazione di conformità (rese ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

 

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