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Cosa può cambiare cambiando la figura e il ruolo del RSPP?

Da tempo si svolge un dibattito, tra gli addetti ai lavori, sull’opportunità di definire come “Responsabile” l’RSPP. Persino alcune Associazioni professionali hanno proposto di “rimuovere” la parola “Responsabile” sostituendola con “Addetto”, o “Coordinatore”, o “Operatore”, o “Tecnico”, al fine di evitare possibili confusioni tra diverse attribuzioni di responsabilità in caso di incidenti o infortuni.  Appare a prima vista come una modifica nominalistica e tutto sommato superflua, ma abbiamo trovato giusto riportare questo dibattito per farne conoscere i termini a tutti i nostri lettori. Poi ognuno se ne farà una sua opinione.

Iniziamo ricordando che in Europa la figura del RSPP è denominata in vario modo. La stessa Direttiva Quadro Europea 391/1989  definiva:“responsable of service”  colui che è “responsabile del servizio”, inteso come quel soggetto aziendale che risponde della sua attività lavorativa rispetto al ruolo ed ai compiti assegnati dal Datore di Lavoro, come nel caso per esempio del responsabile della “Direzione di Produzione”, o del responsabile della “Direzione del Personale”, o del responsabile del “Sevizio Legale” e/o di altre “funzioni” presenti nell’organizzazione aziendale disegnata dal Datore di Lavoro. Da qui deriva il nome più comune utilizzato negli altri Paesi europei quali: “Occupational Safety Expert” o “Consultant”, o “Manager”, o “Director”, o “Practitioner”.

Alcuni esperti e studiosi del settore, e anche alcune delle Associazioni già citate, avanzano quindi la proposta di utilizzare “una riconosciuta denominazione internazionale come quella di “Occupational Safety Consultant”  in “Consulente della Sicurezza sul Lavoro”  in sostituzione dell’attuale “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” per il RSPP esterno.

Mentre il RSPP interno dovrebbe assumere la denominazione di responsabile del “Servizio Sicurezza sul Lavoro”, o “Ufficio Sicurezza sul Lavoro”, o “Direzione Sicurezza sul Lavoro”, a seconda della scala gerarchica aziendale occupata in aziende di piccole, medie e grandi dimensioni.

Alcuni recenti articoli riportano la testimonianza di “Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione” che hanno avuto la possibilità di confrontarsi con altri colleghi o consulenti presenti nei Paesi della Comunità Europea e hanno constatato che denominarsi “Occupational Safety Consultant” è la denominazione maggiormente riconosciuta. Inoltre, la definizione di “Consulente della Sicurezza sul Lavoro” o responsabile del “Servizio Sicurezza sul Lavoro” deve essere vista in un’ottica non solo di maggiori e potenziali occasioni occupazionali a livello europeo – a fronte di una buona conoscenza e padronanza della lingua inglese o di altre importanti lingue straniere – ma anche per la denominazione più rispondente alle reali necessità organizzative e gestionali delle aziende a vocazione globale, come nelle Multinazionali presenti in Italia o in Europa.

Un’altra prova della necessità non meramente formale di una modifica della denominazione viene da un documento reso pubblico dall’European Agency for Safety and Health at Work di Bilbao che durante la presentazione di un Convegno in Italia si è espressa in questi termini:

The implementation in Italy of new EU Directives, together with change in workforce, with special reference to aging, launch new legislative and practice challenges to Employers, Managers, Workers, but especially for Occuational Doctors and Occupational Safety Experts, like Prevention And Protection Services’ Responsibles, in Italy known with the acronym RSPP.

La stessa Agenzia Europea, nell’impossibilità o nella accertata difficoltà di tradurre “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”, non ha potuto fare altro, per pubblicizzare l’evento stesso in tutti i Paesi delle CEE, che riportare nella locandina la denominazione di “Occupational Safety Expert”. Nel contempo, dovendo l’Agenzia prendere atto che in Italia questo esperto di sicurezza sul lavoro è denominato “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”, a margine della nota, e per giustificare l’impossibilità di tradurre questo termine in inglese, si è dovuta avventurare in una impossibile traduzione “Prevention And Protection Services’ Responsibles, in Italy know with the acronym “RSPP”.

C’è un altra questione che si va discutendo e cioè l’equivoco che la denominazione di Responsabile può far sorgere sull’effettiva responsabilità in sede giudiziale del RSPP.

Finora diverse sentenze di Cassazione hanno chiarito che il RSPP, salvo il caso in cui inganni il Datore di Lavoro consapevolmente oppure operi in modo negligente, imprudente o chiaramente con imperizia, non è esposto a sanzioni penali, ed è bene ricordare che queste responsabilità che oggi appaiono ragionevoli non erano presenti nell’orientamento della magistratura fino a pochi anni fa.

In conclusione, sia che si guardi al cambio di denominazione un’ottica europea o dal punto di vista di possibili future modifiche di orientamento della magistratura nazionale, per molti appare opportuna e necessaria. Il dibattito, come si dice, rimane aperto.

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