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Attività di primo soccorso: la Circolare INL 1/2018

Fonte: INL


Tra i compiti dell’Ispettorato c’è quello di elaborare

circolari, indirizzi operativi e risposte a quesiti di carattere generale provenienti dalle Strutture territoriali, in merito a problematiche interpretative concernenti l’applicazione della normativa di riferimento o criticità tecnico-operative strettamente connesse allo svolgimento dell’attività ispettiva.

La Circolare INL n. 1 dell’11 gennaio 2018, fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito ad una delle modifiche apportate, in attuazione delle deleghe del Jobs Act, dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151  al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Il titolo della Circolare è:

Indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 34, comma 1 del Decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione.

La circolare tratta della norma che riguarda la possibilità di svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, e di prevenzione degli incendi e di evacuazione.

Si tratta dell’articolo 34 del D.Lgs. 81/2008 il quale recita:

  • Articolo 34 – Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
    1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
    2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’Accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’Accordo di cui al periodo precedente.
    2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.(…)”

La circolare dell’Ispettorato ricorda brevemente che l’art. 20, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 151/2015 ha modificato l’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e ha abrogato il comma 1-bis – introdotto a sua volta nel Testo Unico dal D.Lgs. 106/2009 – che

consentiva lo svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, da parte del datore di lavoro, solo nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori, fermo restando l’obbligo (comma 2-bis) di partecipare ai corsi di formazione previsti per addetti antincendio e per addetti al primo soccorso (articoli 45 e 46).

Dunque questa modifica introdotta dall’articolo 20 del D.Lgs. 151/2015 ha riportato la disposizione al testo originario del decreto legislativo n. 81 del 2008 – nonché riprendendo quanto già previsto nel decreto legislativo n. 626 del 1994 (art. 10) – e ha rimosso la limitazione introdotta dal comma 1-bis,

riconoscendo che anche nelle piccole imprese con più di cinque lavoratori la presenza di un datore di lavoro in possesso della formazione prevista per gli addetti antincendio e per addetti al primo soccorso costituisce un vantaggio ai fini della sicurezza.

Riguardo allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, la circolare precisa che tale facoltà concessa al datore di lavoro – con l’esclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio (articolo 31, comma 6) –

non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall’articolo 18 del medesimo decreto legislativo.

E relativamente all’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del Testo Unico, il datore di lavoro:

  • ha l’obbligo di ‘designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza’ (comma 1, lettera b);
  • ha l’obbligo di ‘adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti’ (comma 1, lettera t).

Inoltre, continua il documento dell’Ispettorato, va rilevato che come previsto dall’articolo 43 comma 2 del Testo Unico – in relazione alle disposizioni generali della gestione delle emergenze – ‘ai fini delle designazioni di cui all’art.18 comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva.

In definitiva, conclude la circolare,

il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività sopra descritte, non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti, lo stesso infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43.

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